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Il
Consiglio
dei
Ministri
con D.L.
n.93 del
27/05/08
ha
approvato
l’abolizione
dell’ICI
sull’abitazione
principale
e
relative
pertinenze
(garage,
cantine,
soffitte
etc),
già dal
versamento
in
acconto
di
Giugno
2008.
Decade,
quindi,
anche
l’applicazione
dell’ulteriore
detrazione
dell’1,33/1000
prevista
dalla
Legge
Finanziaria
2008.
Restano
esclusi
dallo
sgravio
le
abitazioni
principali
(A01,
A08 e
A09)
considerate
di lusso
e
relative
pertinenze
L’esenzione
dall’imposta
va
estesa
anche
alle
abitazioni
assimilate
alle
prime
case
(es.
abitazione
concessa
in uso
gratuito)
dai
regolamenti
comunali,
in
vigore
alla
data
della
pubblicazione
del
decreto
legge
sulla
Gazzetta
Ufficiale.
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